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IMU (Imposta Municipale Propria)

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IMU (Imposta Municipale Propria): è un'imposta che riguarda i possessori di immobili e terreni, con alcune esenzioni, come per la casa di abitazione principale (con alcune eccezioni).


A chi è rivolto

  • I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
  • È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
  •  Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
  •  Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
  • Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell’imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se
    di proprietà del defunto o comune.
  • In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolaredi un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di
    applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
  •  Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di
    trasferimento degli immobili.

Descrizione

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati (escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).

Il comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

L' IMU è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili (art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019).

Diversamente dalle imposte sui redditi l'IMU si calcola e si versa per l'anno corrente.

Per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

  • base imponibile
  • mesi di possesso
  • percentuale di possesso
  • aliquota di riferimento
  • detrazioni spettanti

Si ricorda che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.

Per i fabbricati iscritti in catasto (articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

  • 160: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80: per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55: per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo (articolo 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019).

Per informazioni più dettagliate, comprese le aliquote specifiche applicabili e le eventuali agevolazioni, si consiglia di contattare l'Ufficio Tributi del Comune.

Come fare

Per effettuare il pagamento dell'IMU, devi seguire questi passaggi:

  • Calcolo dell'IMU: Il primo passo è calcolare l'importo dell'IMU dovuto. Per farlo, devi conoscere il valore catastale del tuo immobile (che puoi trovare sulle visure catastali), l'aliquota IMU stabilita dal Comune per il tipo di immobile, e applicare le eventuali detrazioni o esenzioni previste. Puoi utilizzare i servizi online del Comune o del Ministero delle Finanze per il calcolo dell'IMU.
  • Modello F24: Il pagamento dell'IMU si effettua tramite il modello F24, che può essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate o prelevato presso qualsiasi ufficio postale. Su questo modulo dovrai inserire i tuoi dati personali, i dati catastali dell'immobile, l'anno di riferimento, il codice tributo specifico per l'IMU (a seconda del tipo di immobile) e l'importo da pagare.
  • Pagamento: Il modello F24 compilato può essere pagato presso qualsiasi ufficio postale o banca. In alternativa, se possiedi un conto corrente online, è possibile effettuare il pagamento anche tramite home banking.

Cosa serve

Per pagare l'IMU, avrai bisogno dei seguenti elementi:

  • Dati catastali dell'immobile: Per calcolare l'IMU, devi conoscere il valore catastale del tuo immobile. Questi dati sono contenuti nella visura catastale, che puoi ottenere presso l'Ufficio del Catasto o tramite servizi online dell'Agenzia delle Entrate.
  • Aliquota IMU: Devi conoscere l'aliquota IMU specifica per il Comune e per il tipo di immobile. Le aliquote sono disponibili sul sito web del Comune o contattando direttamente l'Ufficio Tributi del Comune.
  • Eventuali detrazioni o esenzioni: In base al tuo status e all'uso dell'immobile, potrebbero essere applicabili specifiche detrazioni o esenzioni. Le informazioni su queste agevolazioni possono essere ottenute presso l'Ufficio Tributi del Comune.
  • Modello F24: Il pagamento dell'IMU si effettua utilizzando il modello F24, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate o presso le poste.
  • Modalità di pagamento: Infine, avrai bisogno di un metodo per effettuare il pagamento. Puoi pagare il modello F24 presso qualsiasi ufficio postale o banca, oppure tramite il tuo servizio di home banking, se disponibile.

Cosa si ottiene

Pagando correttamente l'IMU al Comune, si ottengono i seguenti benefici:

  1. Regolarità fiscale: Pagando l'IMU, si adempie agli obblighi fiscali nei confronti del Comune. Ciò contribuisce a mantenere una posizione regolare dal punto di vista fiscale e a evitare sanzioni o interessi di mora dovuti a pagamenti tardivi o mancati.
  2. Contributo al finanziamento dei servizi comunali: L'IMU rappresenta una delle principali fonti di finanziamento per il Comune. Contribuendo con il pagamento dell'IMU, si sostengono i servizi e le attività locali forniti dal Comune, come la manutenzione delle infrastrutture, la fornitura di servizi pubblici, lo sviluppo di progetti e programmi a beneficio della comunità.
  3. Mantenimento del diritto di proprietà: Il pagamento regolare dell'IMU aiuta a mantenere il diritto di proprietà sull'immobile. In alcuni casi, il mancato pagamento dell'IMU può comportare conseguenze legali, come la possibilità di un pignoramento dell'immobile o di altre misure di recupero del credito da parte del Comune.
  4. Trasparenza e documentazione: Pagando l'IMU, si riceverà una documentazione di pagamento che attesta l'avvenuto versamento. Questo può essere utile come prova di pagamento o come documento da conservare per eventuali esigenze future, come vendite o transazioni immobiliari.

Tempi e scadenze

In linea generale, il pagamento dell'IMU si effettua in due rate:

Acconto

La prima rata, o acconto, deve essere pagata entro il 16 giugno. L'importo di questa rata è pari al 50% dell'IMU dovuta per l'anno precedente.

Saldo

La seconda rata, o saldo, deve essere pagata entro il 16 dicembre. L'importo di questa rata è calcolato sottraendo l'acconto già versato dall'importo totale dell'IMU dovuta per l'anno in corso.

Documenti

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio:

Ufficio Tributi

L'ufficio tributi è il responsabile della gestione e riscossione delle entrate derivanti dalle tasse e dalle imposte locali.

Responsabili:

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Tributi

Telefono: 0541/864017

Email: tributi@comune.montescudo-montecolombo.rn.it

Unità Organizzativa Responsabile

Ufficio Tributi

L'ufficio tributi è il responsabile della gestione e riscossione delle entrate derivanti dalle tasse e dalle imposte locali.

Municipio di Montescudo – Monte Colombo

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Comune di Montescudo - Monte Colombo, 47854

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Pagina aggiornata il 03/03/2026

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